Le basi legali che regolano la presa a carico delle prestazioni di un intervento di soccorso preospedaliero sono due: la Legge federale sull’Assicurazione Malattia (LAMal) e la Legge federale sull’Assicurazione Infortuni (LAInf).
La LAInf prevede l’assunzione integrale dei costi dell’intervento. La LAMal (art. 25) prevede solo un contributo alle spese di trasporto o salvataggio. Per i casi di infortunio presi a carico dall’assicuratore malattia sono applicati i principi della LAMal e viene quindi riconosciuta solo una partecipazione alle spese.
Le convenzioni con le casse malati prevedono tre tipi di prestazioni per le quali è concesso il contributo: il salvataggio, il soccorso e il trasporto. In tutti i casi la partecipazione è limitata al 50% dell’ammontare della fattura.
La destinazione deve essere quella dell’ospedale idoneo più vicino (il rientro al domicilio, anche se su indicazione medica, non è coperto dall’assicurazione di base).
Il limite di spesa massima annuo assunto dall’assicuratore malattia è di 5'000 CHF per il salvataggio e di 500 CHF per il soccorso e per il trasporto.
Salvataggio, soccorso o trasporto? La decisione sul tipo di intervento da effettuare è presa dalla Centrale d’allarme Ticino Soccorso 144 in base ad un preciso protocollo di interrogazione e valutazione.
Di regola è considerato salvataggio l’intervento necessario per una situazione di sospetta minaccia delle funzioni vitali del paziente (pericolo di morte). L’ambulanza interviene immediatamente attivando i segnali prioritari. In questo caso il diritto al rimborso da parte dell’assicuratore malattia è del 50%, per un ammontare annuo massimo di CHF 5'000.
Nel caso di un intervento di soccorso (la situazione del paziente ha richiesto sì una risposta immediata, ma la sua vita non era in imminente pericolo) o di un trasporto sanitario (il ricovero del paziente è stato pianificato ed eseguito in maniera differita), il diritto al rimborso è del 50% e l’ammontare massimo della partecipazione dell’assicuratore malattia è limitato a CHF 500 annui.
Se un paziente si trova nella necessità di chiamare l’ambulanza più di una volta all’anno per soccorso o trasporto, già al secondo intervento si vedrà costretto ad assumere la totalità dall’ammontare della fattura, dal momento che il limite massimo riconosciuto dall’assicuratore malattia sarà già esaurito.
Se oltre all’ambulanza interviene anche il medico d’urgenza, la sua prestazione è riconosciuta dall’Assicurazione di Base come le normali prestazioni mediche. È quindi soggetta a franchigia e alla partecipazione del 10%, ma non al limite di spesa annuo di 500 risp. 5000 CHF.
Chi sottoscrive una polizza di assicurazione complementare, può far assumere dall’assicuratore anche la quota di costi non coperti dalla LAMal. Si tratta quindi del restante 50% della fattura che con la sola copertura di base rimarrebbe a carico del paziente, dedotta però l’eventuale franchigia e la partecipazione personale del 10%.
Le prestazioni delle assicurazioni complementari possono variare a seconda della compagnia. Si raccomanda in ogni caso di verificare sul proprio contratto le condizioni previste per l’assunzione dei costi di salvataggio e trasporto.
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